Art. 304
Trasmissione degli atti e informazioni al procuratore militare del Re Imperatore
[1]Terminate le operazioni, le persone indicate nell'articolo 301 devono trasmettere immediatamente gli atti compilati e le cose sequestrate al procuratore militare del Re Imperatore.
[2]Le dette persone devono inoltre riferire al procuratore militare del Re Imperatore ogni notizia che loro successivamente pervenga, e compiere in qualsiasi momento gli atti necessari per assicurare le prove del reato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva