Art. 306
Assunzione di atti di polizia giudiziaria
Il procuratore militare del Re Imperatore, prima di richiedere la istruzione formale o di iniziare la istruzione sommaria, puo' procedere direttamente, o per mezzo delle persone indicate nell'articolo 301, ad atti di polizia giudiziaria, secondo le norme del paragrafo precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva