Art. 311Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorita' militare

Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorita' militare, l'Autorita' giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorita' militare, la quale e' tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art311 · fonte su Normattiva