Art. 32
Pubblicazione della sentenza di condanna
[1]La sentenza di condanna alla pena di morte o alla pena dell'ergastolo e' pubblicata per estratto mediante affissione nel comune dove e' stata pronunciata, in quello dove il reato fu commesso e in quello dove ha sede il corpo o e' ascritta la nave, a cui il condannato apparteneva.
[2]Il giudice, se ricorrono particolari motivi, puo' disporre altrimenti, o anche che la sentenza non sia pubblicata.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva