Art. 321
Mandato di cattura dopo il rinvio a giudizio
Dopo ordinata la scarcerazione, il mandato di cattura deve essere emesso, successivamente alla sentenza di rinvio o al decreto di citazione a giudizio, dal presidente del tribunale che deve giudicare, nei casi preveduti dall'articolo 314, qualora l'imputato si sia dato o sia per darsi alla fuga.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva