Art. 314 — Casi nei quali il mandato di cattura e' facoltativo
Puo' essere emesso il mandato di cattura contro l'imputato di reato non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, salvo che trattisi di alcuno dei reati di duello preveduti da questo codice.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva