Art. 335 — Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare
[1]Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.
[2]Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorita' militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva