Art. 335Sequestro in luoghi dipendenti dall'Autorita' militare

[1]Quando si debba procedere al sequestro di cose pertinenti al reato in luoghi dipendenti dalla Autorita' militare, si osservano, per l'accesso nei luoghi militari, le disposizioni dei regolamenti.

[2]Al sequestro si procede alla presenza dell'Autorita' militare da cui il luogo dipende o di persona da essa delegata; ovvero di una superiore Autorita' militare, quando il magistrato procedente lo ritenga necessario per particolari ragioni di giustizia.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art335 · fonte su Normattiva