Art. 299Notificazioni ai militari che devono comparire come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate

[1]Le notificazioni ai militari in servizio alle armi, che devono comparire, come testimoni, periti, interpreti o custodi di cose sequestrate, davanti ai tribunali militari, sono eseguite con semplice avviso per iscritto o telegrafico, diretto dall'Autorita' procedente al comando da cui il militare dipende. Il comando stesso trasmette senza indugio all'Autorita' procedente l'attestato della fatta intimazione.

[2]Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, i militari in servizio alle armi possono essere citati con avviso verbale, anche telefonico, diretto ai rispettivi superiori, che hanno l'obbligo di curare l'immediata intimazione.

[3]Se i militari sono in congedo o altrimenti lontani dalla sede del corpo, l'avviso puo' essere notificato a cura dell'arma dei carabinieri Reali del luogo, che invia subito la sua relazione all'Autorita' procedente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art299 · fonte su Normattiva