Art. 347 — Notificazione della sentenza del giudice istruttore
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[1]La sentenza, con la quale il giudice istruttore ordina il rinvio a giudizio dell'imputato, o dichiara non doversi procedere per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, o in applicazione dell'articolo 210, ovvero dichiara la competenza di un tribunale militare di bordo, e' notificata, a pena di nullita', dal cancelliere all'imputato detenuto.
[2]Se l'imputato non e' detenuto, la sentenza gli e' notificata, a pena di nullita', nei modi stabiliti dall'articolo 298.
[3]La notificazione e' eseguita immediatamente dopo il deposito dell'originale in cancelleria, se l'imputato e' detenuto, ed entro tre giorni, se l'imputato non e' detenuto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva