Art. 210 — Facolta' di non rinviare a giudizio o di non pronunciare condanna
[1]Nei casi preveduti dall'articolo 204, quando ricorrono circostanze di particolare valore morale, il giudice puo' astenersi dal rinviare a giudizio, e, qualora si proceda al giudizio, puo', nella stessa sentenza, astenersi dal pronunciare condanna.
[2]Nei casi medesimi, il giudice, qualora non ritenga di astenersi dal rinviare a giudizio o dal pronunciare condanna, puo' diminuire la pena da un terzo a due terzi.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva