Art. 349
Assenza dell'imputato
((Se l'imputato non si e' potuto arrestare, o e' evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa e' notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, e' posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa e' trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra)).
Testo vigente dal 6 novembre 1947, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva