Art. 349Assenza dell'imputato

((Se l'imputato non si e' potuto arrestare, o e' evaso prima della sentenza di rinvio a giudizio, questa e' notificata nei modi stabiliti dal Codice di procedura penale; e se l'imputato appartiene a un corpo o a una nave, e' posta all'ordine del giorno del corpo o della nave, al quale effetto essa e' trasmessa al comandante dell'uno o dell'altra)).

Testo vigente dal 6 novembre 1947, tuttora in vigore · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art349 · fonte su Normattiva