Art. 355

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Se l'imputato non si e' potuto arrestare o e' evaso, il presidente del tribunale militare, appena avvenuto il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio, nomina, con decreto, un difensore all'imputato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art355 · fonte su Normattiva