Art. 355
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Se l'imputato non si e' potuto arrestare o e' evaso, il presidente del tribunale militare, appena avvenuto il deposito in cancelleria della sentenza di rinvio a giudizio, nomina, con decreto, un difensore all'imputato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva