Art. 357 — Sanatorio delle nullita' verificatesi nella istruzione
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[1]Le nullita' incorse nella istruzione formale sono sanate, se non sono dedotte con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del tribunale, nel termine di otto giorni dalla notificazione dell'avviso indicato nel primo comma dell'articolo precedente.
[2]La sanatoria non si estende alle nullita' indicate nell'articolo 300.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva