Art. 359 — Richiesta di rinvio a giudizio; notificazione; nomina e facolta' del difensore; eccezioni di nullita'
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[1]La richiesta del decreto di citazione a giudizio e' notificata all'imputato nei modi stabiliti per la notificazione della sentenza di rinvio a giudizio.
[2]Per gli altri atti preliminari al dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 354, 355, 356 e 357. Tuttavia, i termini ivi preveduti sono ridotti alla meta'.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 6 novembre 1947 · versione 0 su Normattiva