Art. 365
Comparizione dell'imputato
[1]Alla udienza dei tribunali militari, l'imputato deve comparire personalmente. 37
[2]In nessun caso l'imputato puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza. 37
[3]Se l'imputato si assenta nel corso del dibattimento, si applicano le disposizioni degli articoli 427, 428 e 429 del codice di procedura penale.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
37La Corte Costituzionale, con sentenza 6 - 15 luglio 1994, n. 301 (in G.U. 1a s.s. 20/7/1994, n. 30), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.
Testo vigente dal 21 luglio 1994, tuttora in vigore · versione 38 su Normattiva