Art. 37
Reato militare
[1]Qualunque violazione della legge penale militare e' reato militare.
[2]E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non e', in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.
[3]I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva