Art. 37Reato militare

[1]Qualunque violazione della legge penale militare e' reato militare.

[2]E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non e', in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

[3]I reati preveduti da questo codice, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22, sono delitti.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art37 · fonte su Normattiva