Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Reati militari - Abuso d'ufficio commesso da appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare - Omessa qualificazione come reato militare - Conseguente devoluzione alla giurisdizione del giudice comune anziché del tribunale militare - Denunciata irragionevolezza nonché violazione del principio della ragionevole durata del processo - Richiesta di intervento manipolativo riservato alla discrezionalità del legislatore - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. pen. milit. pace, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, come reato militare, l'abuso d'ufficio di cui all'art. 323 cod. pen. commesso dall'appartenente alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato militare. Il rimettente, reputando irragionevole il criterio di riparto di giurisdizione previsto dalla norma impugnata che, per i fatti commessi in tempo di pace, devolve al tribunale militare le sole fattispecie autonomamente disciplinate dal cod. pen. milit. pace, chiede una pronuncia manipolativa che ridefinisca il meccanismo di attribuzione della giurisdizione, mediante l'inserimento di un criterio specificamente dettato, dall'art. 47 cod. pen. milit. guerra, per situazioni del tutto eterogenee: tale intervento, però, è precluso alla Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore. -V. il precedete specifico, citato, ordinanza n. 402/2008. -La materia del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti è rimessa alla discrezionalità legislativa: in tal senso, citate, ordinanze n. 287 e n. 22/2007, n. 301/2004 e n. 204/2001.
Reati militari - Delitti contro la pubblica amministrazione (in particolare, peculato d'uso e abuso d'ufficio) commessi da appartenenti alle forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare - Qualificazione come reati militari solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace - Conseguente esclusione della giurisdizione dei Tribunali militari rispetto agli altri fatti commessi in tempo di pace - Denunciata violazione del principio di ragionevolezza (per disparità di trattamento) ed incidenza sulla ragionevole durata del processo - Richiesta alla Corte di intervento manipolativo incompleto e di portata sistematica, comunque precluso dall'ampia discrezionalità spettante al legislatore in materia di riparto di giurisdizione e composizione degli organi giudicanti - Non irragionevolezza della scelta discrezionale di sottrarre alcuni reati alla giurisdizione militare, riservandoli a quella ordinaria - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 37 cod. pen. mil. di pace, 47, secondo comma, numero 2), cod. pen. mil. di guerra (aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c , della legge 31 gennaio 2002, n. 6), 314, secondo comma, e 323 cod. pen., censurato - in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost. - nella parte in cui il citato art. 47, secondo comma, cod. pen. mil. guerra, prevede che costituiscano reati militari i delitti contro la pubblica amministrazione, e in particolare quelli di cui agli artt. 314, secondo comma, e 323 cod. pen., commessi da appartenenti alle Forze armate con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti allo stato di militare o in luogo militare, (ma) solo in caso di applicazione della legge penale militare di guerra, ancorché in tempo di pace. Il rimettente richiede un intervento manipolativo finalizzato ad estendere anche al tempo di pace la portata della norma che definisce la giurisdizione penale dei Tribunali militari in tempo di guerra, ma tale intervento non determinerebbe il superamento della frammentazione della giurisdizione, essendo limitato solo ad alcune ipotesi di reato (i delitti di peculato d'uso e di abuso d'ufficio). In ogni caso, si tratta di un intervento precluso alla Corte e riservato alla discrezionalità del legislatore, sia per la sua portata sistematica, sia perchè incide in materia rimessa all'ampia discrezionalità del legislatore, sia infine perché la Costituzione non contiene alcuna clausola di riserva esclusiva di giurisdizione a favore dei tribunali militari in tempo di pace, né preclude al Parlamento di estendere la giurisdizione del giudice ordinario, quando sussistano interessi valutati non irragionevolmente come preminenti. - Sull'ampia discrezionalità del legislatore nella materia del riparto di giurisdizione e della composizione degli organi giudicanti, v., citate, ordinanze n. 22 e n. 287 del 2007, n. 301 del 2004, n. 204 del 2001. - Con riguardo ai reati militari contro la pubblica amministrazione v., citata, sentenza n. 298 del 1995, secondo cui «nello scegliere il tipo di illecito, militare o comune, il legislatore resta [...] libero, purché osservi il canone della ragionevolezza». - Nel senso che la scelta di sottrarre alcuni reati alla cognizione del giudice militare, riservandoli alla cognizione del giudice ordinario, in base al criterio «formalistico» di cui all'art. 37, cod. pen. mil. pace, rientra appieno nella discrezionalità del legislatore e non può reputarsi irragionevole, v., citate, sentenze n. 271 del 2000 e n. 81 del 1980.
Riguarda ancheart. 2 legge 6/2002art. 314 Codice penaleart. 323 Codice penale
Reati militari - Mancanza alla chiamata e lesioni personali aggravate (commesse da militare) - Giurisdizione dei tribunali militari - Mancata devoluzione dei reati alla cognizione del giudice ordinario, analogamente a quanto previsto (dalla legge 8 luglio 1998, n. 230) per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza - Lamentata irragionevolezza della disciplina, con disparità di trattamento sul piano della giurisdizione, nonche' violazione del principio del giudice naturale e dei limiti costituzionali alla giurisdizione militare in tempo di pace - Manifesta infondatezza delle questioni.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 5, 151, 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 14, commi 2 e 3, della legge 8 luglio 1998 n. 230, denunciati, in riferimento agli articoli 3, 25, primo comma, e 103, terzo comma, della Costituzione, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare, anziche' devolverlo al giudice ordinario, il reato di mancanza alla chiamata commesso da chi abbia rifiutato totalmente in tempo di pace la prestazione del servizio militare adducendo motivi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della legge n. 230 del 1998 o senza addurre motivo alcuno>>; e, in riferimento al solo art. 103, terzo comma, della Costituzione, degli artt. 5, 37, 223 e 263 del codice penale militare di pace, in relazione all'art. 151 dello stesso codice, <<nella parte in cui assoggettano alla giurisdizione militare la cognizione dei reati militari, quali la lesione personale, commessi da militari in stato di mancanza alla chiamata>>. Di analoghe questioni e' gia' stata esclusa, infatti, la fondatezza nelle sentenze n. 73 del 1998 e n. 271 del 2000, nelle quali e' stato, tra l'altro, chiarito che, con la chiamata alle armi, sorge un dovere che, essendo ordinato all'immediato inserimento nelle Forze armate, e' idoneo a costituire un vincolo giuridico di appartenenza ed e' quindi da giustificare l'assoggettamento alla giurisdizione militare; che, pertanto, con le disposizioni censurate il legislatore non ha ecceduto il limite posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, alla giurisdizione dei tribunali militari per il tempo di pace, giacche', in relazione al delitto di mancanza alla chiamata, tale giurisdizione riguarda un reato militare commesso da un appartenente alle Forze armate; che non puo' dirsi, inoltre, violato l'art. 25, primo comma, della Costituzione, poiche' i militari che incorrono nel reato di mancanza alla chiamata non vengono distolti dal giudice naturale precostituito per legge, che e' per essi il tribunale militare; ne' e' infine ipotizzabile alcuna lesione dell'art. 3 Costituzione, in ragione della diversita' di trattamento, sul piano della giurisdizione, dei reati di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza e di quelli di mancanza alla chiamata, la quale trova, invero, giustificazione nell'esigenza, non irragionevolmente apprezzata dalla legge n. 230 del 1998, di approntare, mediante l'espansione della giurisdizione del giudice ordinario, uno statuto unitario alle manifestazioni della coscienza.
Riguarda ancheart. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 5 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 151 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 14 legge 230/1998art. 263 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATI MILITARI - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DELLA MILITARITA' DEL REATO - POSSIBILITA' DI CONSIDERARE "REATO MILITARE" OGNI VIOLAZIONE DELLA LEGGE PENALE MILITARE - ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL DATO FORMALE - CONSEGUENZE - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97, PRIMO COMMA, COST. - QUESTIONE GIA' DICHIARATA INAMMISSIBILE - MANCATA PROSPETTAZIONE DI NUOVE O DIVERSE ARGOMENTAZIONI CHE POSSANO CONDURRE A CONCLUSIONI DIVERSE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' della questione, essendo stata la stessa gia' dichiarata inammissibile e non rinvenendosi nell'ordinanza di rimessione nuove o diverse argomentazioni che possano condurre a conclusioni diverse. - S. n. 298/1995. red.: G. Leo
sentenza 67/1996massima n. 22204 REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - RITENUTA UTILIZZAZIONE DI CRITERI MERAMENTE FORMALI - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI, QUALI, IN DETERMINATI CASI, I FATTI DI INGIURIA, MINACCIA, PERCOSSE O LESIONI PERSONALI FRA MILITARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - PLURIOFFENSIVITA' DEI REATI IN ESAME - SPETTANZA AL LEGISLATORE DELLA SCELTA DEL TIPO DI ILLECITO, MILITARE O COMUNE, NEL RISPETTO DEL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA - PLURALITA' DELLE POSSIBILI SOLUZIONI - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
La denuncia degli artt. 226, 229, 223 e 222 c.p.m.p., in quanto, ciascuno in combinato disposto con l'art. 37, primo comma, dello stesso codice, comporterebbero l'attribuzione del carattere della militarita', e l'attrazione alla giurisdizione militare, anche a reati sostanzialmente comuni - quali i fatti di ingiuria, o minaccia, o percosse, o lesione personale fra militari, commessi al di fuori delle condizioni in cui i comportamenti dei militari rilevano per la disciplina militare amministrativa (art. 5, terzo comma, l. n. 382 del 1978) -, ancorche' privi di interesse per l'ordinamento militare, e percio' da assegnare al giudice penale ordinario e al regime giuridico del reato comune, non si da' carico dei profili dell'offesa a quei plurimi beni giuridici insiti nei presidi penalistici impugnati. Il legislatore e' infatti libero di scegliere il "tipo" di illecito, militare o comune, purche' osservi il canone della ragionevolezza, che nella specie non e' stato violato, perche' i reati militari denunciati tutelano, oltre quelli comuni posti a protezione della persona, anche altri beni giuridici. E' del pari riservato al libero e discrezionale apprezzamento del legislatore stabilire quando questi altri interessi non ricorrano e quando per i militari debba procedersi con fattispecie comuni e tribunali ordinari, soprattutto qualora si prospettino diverse possibili soluzioni, perche' variabili in rapporto alla percezione dell'offesa. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale del combinato disposto dell'art. 37, primo comma, del codice penale militare di pace, in relazione, disgiuntivamente, agli artt. 226, 223, 229 e 222 dello stesso codice, sollevate alcune in relazione agli artt. 3 e 103 Cost., ed una in relazione agli artt. 3 e 25 Cost.). - In ordine alla definizione di reato militare, contenuta nell'art. 37 c.p.m.p., v. S. n. 87/1980. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 229 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 222 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 226 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - RITENUTA UTILIZZAZIONE DI CRITERI MERAMENTE FORMALI - LAMENTATA SOTTRAZIONE ALLA GIURISDIZIONE MILITARE DEI FATTI DI PECULATO D'USO MILITARE E DI ABUSO DI UFFICIO MILITARE, NONCHE' DI ALTRI FATTI PENALMENTE RILEVANTI E DI INTERESSE MILITARE - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - IMPOSSIBILITA' PER LA CORTE, IN FORZA DELL'ART. 25 COST. DI PERVENIRE NELLA MATERIA PENALE AD UN RISULTATO COMPORTANTE PER L'IMPUTATO UN TRATTAMENTO "DETERIORE" - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL LEGISLATORE QUANTO ALLA CREAZIONE DI NUOVE FIGURE DI REATO ED ALLA SOTTRAZIONE DI ALCUNE FATTISPECIE ALLA DISCIPLINA COMUNE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI.
La sottrazione alla giurisdizione militare di reati - come il peculato d'uso, l'abuso d'ufficio, quando riguardino la materia militare, ed il possesso di fotografie illecitamente scattate, dopo la sent. n. 49 del 1989 - lesivi di beni e interessi propri dell'organizzazione militare, attribuiti, in forza della qualificazione operata dall'art. 37, primo comma, c.p.m.p., ai tribunali ordinari come reati comuni, e' frutto di una scelta compiuta dal legislatore: anche qualora la riscontrasse affetta da vizi, la Corte non potrebbe pervenire ad un risultato che, attribuendo a quei fatti il piu' grave trattamento del regime, sostanziale e processuale, del reato militare, ridondi in danno dell'imputato. Spetta infatti al legislatore, in forza del principio di stretta legalita' affermato dall'art. 25, secondo comma, Cost., tanto la creazione di nuove figure di reato che la sottrazione di alcune fattispecie alla disciplina comune per ricondurle ad una disciplina speciale che tuteli piu' congruamente gli interessi coinvolti. (Inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97, primo comma, 103, terzo comma, Cost., dell'art. 37, primo comma, c.p.m.p.). - Sulle applicazioni del principio di stretta legalita' in tema di creazione di nuove figure di reato e sottrazione di fattispecie alla disciplina comune, v. S. n. 42/1977. red.: A. Greco
REATO MILITARE - DEFINIZIONE DEL C.P.M.P. - LAMENTATA ATTRIBUZIONE DEL CARATTERE DELLA MILITARITA' ANCHE A REATI SOSTANZIALMENTE COMUNI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DELLE PREVISIONI DELLA COSTITUZIONE CIRCA I REATI SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DEI TRIBUNALI MILITARI - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'.
Manifesta inammissibilita' delle questioni, in difetto di nuove o diverse argomentazioni, in quanto, come gia' deciso dalla Corte, implicanti scelte discrezionali di esclusiva competenza del legislatore. - S. n. 298/1995. red.: A. Greco
Riguarda ancheart. 223 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 222 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 224 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE - OBIETTORI DI COSCIENZA - AMMISSIONE AL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE - ASSOGGETTABILITA' ALLA GIURISDIZIONE MILITARE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER ALCUNE DELLE NORME IMPUGNATE (PER DIFETTO DI RILEVANZA, IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 11 L. N. 772/1972).
Una volta escluso, con la declaratoria d'illegittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, che gli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile siano sottoponibili alla giurisdizione militare anziche' a quella del giudice ordinario, restano prive di concreta rilevanza le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 del codice penale militare di pace, sollevate - in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost. - sotto il profilo, piu' generale, che da dette norme deriverebbe la sottoposizione alla giurisdizione militare degli obiettori di coscienza ammessi al servizio sostitutivo civile. (Inammissibilita', in riferimento agli artt. 25, primo comma, e 103, terzo comma, Cost., delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 37 e 263 c.p.m.p..)
Riguarda ancheart. 263 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)
REATO MILITARE - DEFINIZIONE - CRITERIO FORMALISTICO - INTEGRABILITA' CON ALTRI CRITERI DI ORDINE SOSTANZIALE - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
L'art. 103, terzo comma, Cost., non garantisce la giurisdizione militare nella sua configurazione precostituzionale, ma solo fissa i limiti massimi entro i quali puo` legittimamente svolgersi la giurisdizione stessa. Non e` di conseguenza fondata la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 37, primo comma, c.p.m.p. e 8 legge 23 marzo 1956 n. 167 (sostitutivo dell'art. 264 c.p.m.p.) sollevata sotto il profilo che tali norme definirebbero i reati militari alla stregua di un criterio formalistico, non integrabile con altri criteri di ordine sostanziale, tali da estendere la giurisdizione dei tribunali militari ai casi in cui si tratti di reati non previsti dalla legge penale militare, pur essendo imputabili a soggetti militari e commessi in danno del servizio militare. Del resto la definizione dell'art. 37 cit., inquadrata nel sistema, non comporta la arbitraria configurabilita` dei reati militari, ma tiene conto del fatto che nei loro elementi materiali costitutivi essi non sono previsti dalla legge penale comune o comunque offendono anche interessi di natura militare. E se anche in singoli casi tali criteri obiettivi siano stati disapplicati, le eventuali censure, ex art. 103, terzo comma, Cost., non potrebbero mai ripercuotersi sull'intera nozione del reato militare, fissata in via generale dall'art. 37 c.p.m.p. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 103, terzo comma, Cost., degli artt. 37, primo comma e 264 (come modificato dall'art. 8 legge 23 marzo 1956 n. 167) c.p.m.p. - cfr. sent. 29/1958.
Riguarda ancheart. 264 Codici penali militari di pace e di guerra (041U0303)art. 8 legge 167/1956