Art. 379 — Casi e procedura del giudizio direttissimo
Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza dei tribunali militari, il procuratore militare del Re Imperatore, a disposizione del quale l'arrestato e' stato posto a' termini dell'articolo 308, dopo averlo sommariamente interrogato, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, puo' farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale militare, se questo siede in udienza; altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto, puo' farlo presentare a una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non e' possibile provvedere in tal modo, il procuratore militare del Re Imperatore procede con le forme ordinarie, osservata la disposizione dell'articolo 312.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva