Art. 308Arresto in flagranza

[1]Le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di un reato militare, punibile con pena detentiva o con pena piu' grave, ferma la osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.23

[2]Dell'arresto e' compilato processo verbale. L'arrestato e' posto immediatamente a disposizione del procuratore militare del Re Imperatore, e intanto e' custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, e' tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

23

La Corte Costituzionale con sentenza 26 ottobre - 15 novembre 1989, n. 503 (in G.U. 1a s.s. 22/11/1989, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 308, primo comma, del codice penale militare di pace."

Testo vigente dal 23 novembre 1989, tuttora in vigore · versione 26 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art308 · fonte su Normattiva