Art. 408 — Identificazione delle persone arrestate per esecuzione di pena
[1]Se viene arrestata una persona per esecuzione di una pena militare, o perche' sia evasa mentre scontava una pena militare, e sorge dubbio sulla identita' della medesima, il procuratore militare del Re Imperatore del luogo dell'arresto la interroga, e compie ogni altra indagine utile per la identificazione. Quando riconosce che l'arrestato non e' il condannato, ne ordina immediatamente la liberazione; se la identita' e' dubbia, ne rimette l'accertamento al tribunale militare competente per gli incidenti di esecuzione.
[2]Il procuratore militare del Re Imperatore, per gli atti preveduti dal comma precedente, puo' delegare il pretore del luogo dove e' avvenuto l'arresto.
[3]Si osservano le disposizioni degli articoli 583, 630 e 631 del codice di procedura penale, relative al procedimento per gli incidenti di esecuzione. Tuttavia, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo 630 di detto codice, il tribunale militare, per l'interrogatorio del detenuto, puo' delegare anche un giudice del tribunale militare del luogo.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva