Art. 38 — Trasgressione disciplinare
Le violazioni dei doveri del servizio e della disciplina militare, non costituenti reato, sono prevedute dalla legge ovvero dai regolamenti militari approvati con decreto Reale, e sono punite con le sanzioni in essi stabilite.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva