Art. 118 (Codice penale militare di guerra) — Violazione, a causa di codardia, dei doveri militari
Il militare, che, per timore di un pericolo personale, viola alcuno dei doveri attinenti al servizio o alla disciplina, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione militare fino a due anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva