Art. 381
Sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo
[1]Chiuso il dibattimento, il tribunale puo' disporre che si proceda con istruzione formale.
[2]Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori delle circostanze prevedute dall'articolo 379, il giudice, anche all'inizio del dibattimento, ordina che gli atti siano trasmessi al pubblico ministero, perche' proceda con le forme ordinarie.
[3]In entrambi i casi preveduti dai commi precedenti, il tribunale ordina la liberazione dell'arrestato, se la legge non consente il mandato di cattura.
[4]I provvedimenti indicati nei commi precedenti sono dati con ordinanza.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva