Art. 385
Procedimento relativo all'opposizione
[1]L'opposizione e' proposta dall'interessato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del tribunale presso cui e' in corso il procedimento, ovvero nella cancelleria di altro tribunale militare o nella cancelleria di una pretura, che ne cura l'immediata comunicazione al tribunale competente.
[2]Nella dichiarazione di opposizione deve essere chiesto il dibattimento e devono essere indicati specificamente, a pena d'inammissibilita', i motivi dell'opposizione. Si osservano nel resto, in quanto sono applicabili, le disposizioni degli articoli 197 e 198 del codice di procedura penale.
[3]Se l'opposizione e' stata fatta fuori termine, o e' stata proposta da chi non ne aveva il diritto, o e' priva delle indicazioni prescritte, o se queste non sono specifiche, il presidente o il giudice, che ha emesso il decreto, dichiara, con ordinanza, inammissibile l'opposizione, e pone a carico del condannato le spese ulteriori. Contro questa ordinanza, l'opponente puo' ricorrere, nel termine di tre giorni dalla notificazione di essa, al tribunale supremo militare, per i motivi indicati nell'articolo 387.
[4]Fuori dei casi preveduti dal comma precedente, il presidente emette il decreto di citazione per il dibattimento.
[5]Per la notificazione dell'ordinanza preveduta dal terzo comma e del decreto di citazione, per la nomina del difensore e per gli altri atti preliminari al dibattimento, si osservano le disposizioni dell'articolo 354.
[6]Si osservano altresi' le disposizioni degli articoli 508 e 510 del codice di procedura penale, sostituito al pretore il tribunale militare.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva