Art. 393 — Avviso al difensore
Il cancelliere del tribunale supremo militare avvisa il difensore che, durante il termine di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, puo' esaminare nella cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia e presentare nuovi documenti. Di questo avviso il cancelliere da' immediata comunicazione al procuratore generale militare del Re Imperatore, per gli effetti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva