Art. 4 (Codice penale militare di guerra)Legge penale militare di guerra in relazione ai luoghi

[1]La legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, quando essi siano commessi nei luoghi che sono in stato di guerra o sono considerati tali.

[2]Nondimeno, durante lo stato di guerra, la legge penale militare di guerra si applica, per i reati da essa preveduti, anche se commessi in luoghi che non sono in stato di guerra o non sono considerati tali:

[3]1° quando sia espressamente disposto dalla legge;

[4]2° quando dai reati medesimi possa derivare un nocumento alle operazioni militari di guerra o ai servizi relativi, ovvero alla condotta della guerra in generale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art4 · fonte su Normattiva