Art. 6 (Codice penale militare di guerra) — Legge penale militare di guerra in relazione alle persone
[1]La legge penale militare di guerra si applica ai militari appartenenti ad armi, corpi, navi, aeromobili o servizi in generale, destinati a operazioni di guerra, ancorche' il reato sia commesso in luogo che non si trovi in stato di guerra.
[2]Nei luoghi in stato di guerra i militari sono considerati permanentemente in servizio.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva