Art. 256 (Codice penale militare di guerra) — Attribuzione ai tribunali militari territoriali ordinari della competenza spettante ai tribunali militari di guerra
[1]Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, se l'arresto, la consegna, la costituzione o la presentazione avviene in territorio non in stato di guerra, la competenza appartiene al tribunale militare territoriale ordinario avente giurisdizione sul territorio medesimo. Questo procede con le forme stabilite per i tribunali militari di guerra, ed e', a ogni effetto, considerato come tale.
[2]Salvo che la legge disponga altrimenti, la disposizione del comma precedente si applica anche per tutti i procedimenti relativi a reati soggetti alla giurisdizione militare di guerra, commessi in luoghi nei quali non sono istituiti tribunali militari di guerra.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva