Art. 40
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[1]Per i reati militari, in luogo dell'articolo 51 del codice penale, si applicano le disposizioni dei commi seguenti.
[2]L'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine del superiore o di altra Autorita' competente, esclude la punibilita'.
[3]Se un fatto costituente reato e' commesso per ordine del superiore o di altra Autorita', del reato risponde sempre chi ha dato l'ordine.
[4]Nel caso preveduto dal comma precedente, risponde del fatto anche il militare che ha eseguito l'ordine, quando l'esecuzione di questo costituisce manifestamente reato.
Testo vigente dal 6 maggio 1941 al 5 agosto 1978 · versione 0 su Normattiva