Art. 409 — Tribunale e Ufficio militare di sorveglianza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 ottobre 1986 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]((1. L'ufficio militare di sorveglianza e' costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.
[2]2. Al suddetto ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonche' personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.
[3]3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663;
[4]4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.
[5]5. Con decreto del presidente della corte militare di appello puo' essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale)).
Testo vigente dal 29 ottobre 1986 al 9 ottobre 2010 · versione 23 su Normattiva