Art. 174 (Codice penale militare di guerra) — Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati
[1]Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.
[2]Se dal fatto e' derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva