Art. 174 (Codice penale militare di guerra)Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati

[1]Il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, e' punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.

[2]Se dal fatto e' derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art174 · fonte su Normattiva