Art. 413 — Contestazione sulla proprieta' delle cose sequestrate. Competenza del giudice ordinario
In caso di contestazione circa la proprieta' delle cose sequestrate, la decisione per la restituzione di esse appartiene all'Autorita' giudiziaria ordinaria.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva