Art. 342Sentenza d'incompetenza

[1]Quando il giudice istruttore ritiene che la cognizione del fatto appartiene ad altro tribunale militare, ovvero all'Autorita' giudiziaria ordinaria, o ad altro giudice speciale, pronuncia sentenza, con cui ordina l'invio degli atti all'Autorita' competente.

[2]Se il giudice istruttore riconosce che il fatto costituisce un reato di competenza di un tribunale di bordo, ordina l'invio degli atti al comandante a cui spetta di convocare il tribunale.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art342 · fonte su Normattiva