Art. 418
Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza
[1]Il comandante, che, in base al risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.
[2]Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorita' giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva