Art. 418Ordine di archiviazione degli atti o dichiarazione d'incompetenza

[1]Il comandante, che, in base al risultati dell'istruzione preliminare, ritiene che non si debba procedere per la manifesta infondatezza della denuncia o del rapporto, ordina l'archiviazione degli atti, e, qualora l'imputato sia in stato di arresto, la liberazione di esso.

[2]Se il comandante ritiene che la competenza spetta a una Autorita' giudiziaria diversa dal tribunale militare di bordo, ordina la trasmissione degli atti all'Autorita' competente, a disposizione della quale trattiene l'imputato, qualora questi sia in stato di arresto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art418 · fonte su Normattiva