Art. 43 (Codice penale militare di guerra)Partecipazione alla guerra con fedelta' e onore

Per i militari, che, pur non avendo conseguito alcuna delle attestazioni di merito o di valore indicate nell'articolo precedente, abbiano adempiuto con fedelta' e onore i loro doveri nelle operazioni o in servizi di guerra, i termini stabiliti dalla legge per la concessione della riabilitazione sono computati, ragguagliandosi a un anno ogni trimestre di campagna compiuto, o soltanto iniziato.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~codice-penale-militare-di-guerra-art43 · fonte su Normattiva