Art. 46Pena per il delitto tentato

[1]Il colpevole di delitto tentato e' punito:

[2]1° con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge e' stabilita per il delitto la pena di morte con degradazione;

[3]2° con la reclusione militare non inferiore a quindici anni, se la pena stabilita e' la morte mediante fucilazione nel petto;

[4]3° con la reclusione non inferiore a dodici anni, se la pena stabilita e' l'ergastolo;

[5]4° negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, diminuita da un terzo a due terzi.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art46 · fonte su Normattiva