Art. 52
Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti o attenuanti
[1]Se concorrono piu' circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.
[2]La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non puo' comunque eccedere gli anni trenta.
[3]La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:
[4]1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione;
[5]2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva