Art. 52Limiti degli aumenti e delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di piu' circostanze aggravanti o attenuanti

[1]Se concorrono piu' circostanze aggravanti o attenuanti, per determinare i limiti degli aumenti o delle diminuzioni di pena, si applicano le disposizioni del codice penale.

[2]La pena della reclusione militare da applicare per effetto degli aumenti non puo' comunque eccedere gli anni trenta.

[3]La pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore:

[4]1° a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte con degradazione;

[5]2° a quindici anni di reclusione militare, se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art52 · fonte su Normattiva