Art. 53
Pena di morte
Al colpevole di piu' reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva