Art. 53Pena di morte

Al colpevole di piu' reati, di cui uno importa la pena di morte mediante fucilazione nel petto e un altro la degradazione, si applica la pena di morte con degradazione, fermi gli effetti derivanti da ciascuna pena.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art53 · fonte su Normattiva