Art. 67Prescrizione: reati punibili con la pena di morte mediante fucilazione nel petto

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena di morte mediante fucilazione nel petto, si prescrivono in trenta anni.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art67 · fonte su Normattiva