Art. 59
Circostanze attenuanti
[1]La pena da infliggere per il reato militare puo' essere diminuita: 1° per l'inferiore, che e' stato determinato dal superiore a commettere il reato;
[2]2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva