Art. 59Circostanze attenuanti

[1]La pena da infliggere per il reato militare puo' essere diminuita: 1° per l'inferiore, che e' stato determinato dal superiore a commettere il reato;

[2]2° per il militare, che nella preparazione o nella esecuzione del reato ha prestato opera di minima importanza; eccettuati i casi indicati nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art59 · fonte su Normattiva