Art. 61
[1](Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena).
[2]L'esecuzione della pena militare detentiva e' vigilata dal giudice.
[3]I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva