Art. 61

[1](Vigilanza sulla esecuzione della pena militare detentiva. Ordinamento degli stabilimenti militari di pena).

[2]L'esecuzione della pena militare detentiva e' vigilata dal giudice.

[3]I regolamenti militari approvati con decreto Reale stabiliscono l'ordinamento degli stabilimenti militari di pena, e provvedono relativamente ai modi di esecuzione della pena militare detentiva e alla vigilanza relativa.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art61 · fonte su Normattiva