Art. 66 — Norma generale
[1]Le disposizioni del codice penale sulla estinzione del reato e della pena, in quanto applicabili in materia penale militare, si osservano anche per il reato e per le pene militari, con le modificazioni stabilite dagli articoli seguenti.
[2]Agli effetti indicati nel comma precedente, la pena di morte preveduta dalla legge penale militare e la pena della reclusione militare si intendono equiparate, rispettivamente, alla pena di morte e alla pena della reclusione prevedute dal codice penale.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva