Il codice stabilisce, a proposito del concorso di cause estintive, che, concorrendo una causa estintiva del reato, con una causa estintiva della pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se è intervenuta successivamente. E quando intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti tuttora sopravviventi (art. 183). Queste disposizioni parvero superflue alla Commissione parlamentare, che le qualificò intuitive. Ma le soluzioni con esse date sono così poco assiomatiche, che i giudici hanno finora dovuto occuparsi di numerose questioni concernenti il concorso di cause estintive, non senza contrasti nella giurisprudenza. Basti rammentare le questioni relative alla prevalenza della condanna condizionale o dell'amnistia o dell'indulto condizionale. È dunque opportuno che tali questioni siano decise per legge.
Relazione al Codice penale (1930), n. 90
Quando, in caso di concorso di reati, per effetto d'amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo viene estinta, deve eseguirsi per intero la pena detentiva temporanea inflitta per il reato concorrente (art. 184). La Commissione parlamentare vorrebbe che questa pena non venisse eseguita, o che almeno fosse fatto obbligo al giudice di precisare, nella sentenza, le rispettive pene per ciascuno dei reati concorrenti. Non mi sembra però logico che si rinunci ad eseguire l'altra pena, dal momento che l'atto di sovrana clemenza non riguarda questa pena. Si verrebbe ad assegnare all'amnistia, all'indulto e alla grazia una portata maggiore di quella precisata dalla volontà sovrana, senza alcuna ragione e con manifesto arbitrio. La disposizione in esame, del resto, contiene equi temperamenti. Quanto all'altra proposta, essa, mi pare, dipende da un equivoco. La Commissione deve avere ritenuto che la pena di morte o dell'ergastolo assorba la pena per il reato concorrente, in modo da esonerare il giudice dall'obbligo di specificare le rispettive pene per tutti i reati concorrenti. Se così fosse, sarebbe veramente impossibile sapere qual pena il magistrato avrebbe inflitto al colpevole per il reato concorrente con quello per cui fu irrogata la pena di morte o dell'ergastolo. Ma così non è. Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena di morte o dell'ergastolo, con un delitto che importa una pena detentiva temporanea, si applica soltanto la prima pena per l'evidente impossibilità pratica di applicare anche la seconda. Ma ciò non significa che la pena inapplicabile non debba essere inflitta nella sentenza, la quale, dovendo essere completa, ha da tener conto di tutti i delitti commessi dal colpevole e delle rispettive sanzioni. Per ciò, appunto, nel codice di procedura penale (articolo 483) venne disposto che il giudice, quando con la stessa sentenza pronuncia condanna per più reati, stabilisce la pena incorsa per ciascuno di essi, e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene. Se quest'obbligo incombe al giudice nel caso di procedimenti riuniti, a maggior ragione l'obbligo di stabilire la pena per il reato concorrente deve incombergli quando questo è portato a giudizio dopo la condanna per il delitto punito con la pena di morte o con l'ergastolo. Non può mai mancare, di conseguenza, il mezzo per accertare quale sia la pena che il reo deve scontare dopo l'estinzione della pena di morte o dell'ergastolo avvenuta per effetto d'amnistia, d'indulto o di grazia. Quando, invece, l'atto di sovrana clemenza non riguarda la pena dell'ergastolo, bensì la pena detentiva temporanea per il reato concorrente, che rimane interamente estinta, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno; e, se tale pena viene soltanto abbreviata, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi. A questo proposito la Commissione parlamentare propose, ed io ho accettato la proposta, di usare, in luogo della frase del progetto: «se la pena detentiva non debba essere in parte scontata», la dizione: «se la pena detentiva deve essere soltanto in parte scontata». TITOLO VII. Delle sanzioni civili.
Relazione al Codice penale (1930), n. 91
La Commissione parlamentare ha fatto qualche rilievo in ordine al danno non patrimoniale. Essa vorrebbe, anzitutto, che si dicesse: «danno morale» (termine usato nell'articolo 85 del progetto italo-francese di codice unico delle obbligazioni), anzichè: «non patrimoniale». Ma è più esatto il termine usato dal codice, perchè ci sono dei danni morali che sono contemporaneamente «morali» e «patrimoniali» (come, ad esempio, quando viene denigrata la perizia professionale d'un medico), così che, qualora la legge usasse l'espressione «danno morale», potrebbe sorgere il dubbio, se per la risarcibilità del danno morale sia necessario che esso abbia anche dei riflessi patrimoniali. Nel sistema del codice, invece, il danno morale che si associa a detrimenti patrimoniali è risarcibile come danno patrimoniale, mentre il danno morale, che non riguarda in alcun modo il patrimonio, è risarcibile solo come tale, cioè come danno «non patrimoniale». Si aggiunga che «danno morale» si contrappone piuttosto a «danno fisico», che a «danno non patrimoniale», e il danno fisico può essere, a seconda dei casi, patrimoniale o non patrimoniale. La predetta Commissione mi invitò inoltre ad esaminare se sia da mantenere, nelle ipotesi indicate nell'articolo 7 del codice di procedura penale del 1913, la facoltà di assegnare alla parte lesa una particolare indennità a titolo di riparazione pecuniaria dell'offesa. Ma, posto che oltre il danno patrimoniale e non patrimoniale non può esistere alcun'altra specie di danno riparabile, non mi sembra il caso di seguire la Commissione parlamentare su questo punto, il nuovo codice disponendo in tale materia assai più largamente che il codice di procedura penale del 1913. Se, come a suo tempo ho rilevato, l'offesa non ha prodotto neppure un danno non patrimoniale, ciò significa che si tratta soltanto di un risentimento cupido di vendetta o di lucro, e non di un detrimento che giustamente reclami una riparazione pecuniaria. Per soddisfare codesto risentimento bisognerebbe ritornare alla pena privata, istituto abolito da secoli, e che di proposito non si è voluto ripristinare. Non è decisivo poi l'argomento d'opportunità, che la Commissione adduce a sostegno della sua proposta, che cioè facile è stabilire la riparazione pecuniaria, che compensa l'offesa con la soddisfazione data dal denaro, mentre assai difficile è stabilire, con rigorosa commisurazione, l'ammontare del danno meramente morale. Nessuno pretende che si faccia codesta «rigorosa commisurazione», la quale, tra l'altro, è impossibile, appunto perchè si tratta di valutare un danno non patrimoniale. Il giudice applicherà, in questa materia, quei criteri che la giurisprudenza e la dottrina hanno già da tempo stabiliti. Si aggiunga, infine, che, se è giusto ed equo favorire le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire il conseguimento della «soddisfazione che produce il denaro» nei casi in cui il denaro non ha altra ragione di intervenire, che quella di una non commendevole speculazione.
Relazione al Codice penale (1930), n. 92