Art. 71Liberazione condizionale

[1]Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato meta' della pena, o almeno tre quarti se e' recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.

[2]La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice.

Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art71 · fonte su Normattiva