Art. 71 — Liberazione condizionale
[1]Il condannato a pena militare detentiva per un tempo superiore a tre anni, il quale abbia scontato meta' della pena, o almeno tre quarti se e' recidivo, e in ogni caso non meno di tre anni, e abbia dato prova costante di buona condotta, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale, se il rimanente della pena non supera tre anni.
[2]La concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune, salva la disposizione dell'articolo 76 di questo codice.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva